Legge regionale 18 aprile 2008, n. 12 -

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 12

Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.

(B.U. 6 maggio 2008, n.19)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Tenuto conto della rilevanza storica e socio-culturale dell'attività mineraria svolta sul territorio regionale e della pericolosità dello stato di abbandono in cui si trovano i siti minerari dismessi, la Regione:

a) individua i siti minerari dismessi o in fase di dismissione e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali;

b) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, con particolare riferimento a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;

c) recupera e conserva in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

d) protegge e conserva gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

e) protegge e conserva le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie regionali;

f) promuove e sostiene le attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

g) promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

h) indirizza, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti;

i) individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti minerari dismessi;

j) indirizza e coordina gli interventi sui siti minerari dismessi di competenza degli enti locali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per l'attuazione delle attività di cui al comma 1;

b) i criteri per l'esercizio integrato di attività estrattive e di attività di valorizzazione a fini culturali, turistici o di ricerca scientifica e tecnologica di sezioni dismesse di miniere.

Art. 2

(Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi)

1. E' istituita la Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, di seguito denominata Commissione, con funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere.

2. La Commissione autorizza lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d). La Commissione esprime il proprio parere ogni qualvolta la Giunta regionale e le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere lo richiedano e, comunque, nei seguenti casi:

a) individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione e di tutte le pertinenze immobiliari collegate ad ogni singolo sito di cui all'articolo 3, comma 1;

b) indicazione delle tipologie di intervento per i siti minerari dismessi di cui all'articolo 4;

c) predisposizione del piano programmatico di cui all'articolo 5;

d) indicazione delle modalità per l'istituzione e il funzionamento del Centro di documentazione e di studio di cui all'articolo 6;

e) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 4.

3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale competente, resta in carica per quattro anni.

4. La Commissione, presieduta dall'assessore regionale competente ovvero da un consigliere regionale da lui delegato, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di assetto del territorio, si esprime a maggioranza dei presenti ed è composta da:

a) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato; (1)

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, o suo delegato;

c) il dirigente del dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato;

e) tre tecnici rispettivamente competenti in materia di geologia e storia delle miniere, in scienze museali e in economia, da individuare, ove possibile, nell'ambito del personale dell'Amministrazione regionale o degli altri enti del comparto unico, per i cui compensi, nel caso di personale esterno alla pubblica amministrazione, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie); (2)

f) il Sindaco territorialmente competente o un suo delegato;

g) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 3

(Individuazione dei siti minerari e delle loro caratteristiche)

1. La struttura regionale competente in materia di ambiente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di cave e miniere, procede, anche avvalendosi di collaboratori esterni dotati di specifiche competenze tecniche, all'individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione e di tutte le pertinenze immobiliari collegate ad ogni singolo sito.

2. Per ogni singolo sito minerario deve essere accertata:

a) la presenza di un giacimento minerario e della sua futura economica coltivabilità;

b) l'esistenza del rapporto pertinenziale tra gli edifici già collegati alle miniere in relazione all'attuale consistenza delle stesse;

c) la stabilità statica del sito e la relativa pericolosità per le persone e per le cose;

d) la documentazione amministrativa esistente;

e) la proprietà del suolo;

f) la valenza storica e socio-culturale del sito in rapporto sia ai valori ambientali e culturali regionali sia a quelli delle comunità locali.

Art. 4

(Riordino e valorizzazione dei siti minerari dismessi)

1. Sulla base dei dati emergenti a seguito dell'effettuazione delle attività elencate all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale provvede ad inserire i siti minerari dismessi in una delle seguenti tipologie di intervento:

a) inserimento nel piano programmatico di cui all'articolo 5, laddove sussistano particolari valori storici o socio-culturali;

b) individuazione ed attuazione delle opere di messa in sicurezza con le modalità di cui all'articolo 9, laddove non esistano particolari valori storici o socio-culturali e vi sia già stata una riambientazione nel contesto naturale circostante. Tali siti restano disciplinati dal Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);

c) attuazione delle opere di messa in sicurezza con le modalità di cui all'articolo 9 per i siti residui, oggetto di ulteriori approfondimenti e degli sviluppi del piano programmatico ai sensi dell'articolo 5, in vista di una collocazione definitiva nelle tipologie di cui alle lettere a) e b).

Art. 5

(Parco minerario)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati istruttori forniti dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere, predispone un piano programmatico, denominato parco minerario, per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.

2. Il parco minerario prevede le destinazioni finali dei siti minerari dismessi individuando:

a) i caratteri museali da salvaguardare e le modalità dei relativi interventi consecutivi e di riutilizzo, con particolare riferimento al luogo minerario e agli edifici ad esso collegati;

b) i percorsi culturali e le relative progettualità, in accordo con le comunità locali interessate;

c) un migliore inserimento paesaggistico dei siti nel contesto naturale circostante;

d) le modalità di gestione e di promozione dei siti nei circuiti turistico-culturali regionali e nazionali.

Art. 6

(Centro di documentazione e di studio)

1. La documentazione inerente allo studio e alla ricerca per la valorizzazione dei siti minerari è raccolta nel Centro di documentazione e di studio regionale, di seguito denominato Centro.

2. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento del Centro sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6bis

(Finanziamento degli allestimenti museali del centro) (3)

1. La Regione, a partire dall'esercizio 2024, è autorizzata a concedere annualmente all'ente gestore del centro espositivo del parco minerario regionale situato nel comune di Cogne, avente funzione di centro di documentazione e di studio regionale, un contributo agli investimenti, pari a euro 4.000, per finanziare gli interventi di manutenzione degli allestimenti museali, di proprietà della Regione, presenti all' interno del parco medesimo, sulla base di spese concordate, sostenute e rendicontate.

Art. 7

(Tutela dei siti inclusi nel parco minerario)

1. Nei siti inclusi nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è vietato:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari, in contrasto con le finalità del parco minerario;

b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;

c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie o promozionali non autorizzate dalla Commissione.

2. Le modificazioni del suolo e degli edifici dei siti inclusi nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), devono essere previamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Art. 8

(Strumenti per l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei siti minerari inclusi nel parco minerario)

1. Laddove nel sito minerario dismesso il giacimento minerario non risulti esaurito né sotto il profilo fisico né sotto quello di una possibile futura economica coltivabilità, gli interventi di valorizzazione e di fruizione socio-culturale del sito stesso sono oggetto di concessione rilasciata dalla Giunta regionale sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

2. Per il rilascio della concessione di cui al comma 1, il Comune in cui è situato il sito minerario ha diritto di prelazione.

3. Gli interventi di valorizzazione e di fruizione socio-culturale di un giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità sono attuati:

a) prioritariamente, dal Comune in cui è situato il sito oggetto degli interventi, il quale può procedere agli espropri delle aree e degli edifici necessari agli interventi stessi, riconosciuti di pubblico interesse;

b) subordinatamente, da chi abbia la disponibilità del sito oggetto degli interventi.

4. Nei casi di cui al comma 3, il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione alla struttura regionale competente in materia di cave e miniere, corredata del progetto di intervento e della documentazione storica e socio-culturale di supporto, con l'indicazione delle opere da realizzare e il progetto di utilizzo e conseguente recupero ambientale finale del sito. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione sulla domanda.

Art. 9

(Messa in sicurezza dei siti minerari dismessi)

1. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e di un giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal Comune.

2. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e di un giacimento minerario non esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 76 della l.r. 5/2008.

3. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti minerari dismessi è a carico dei proprietari del suolo, secondo le prescrizioni imposte dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 76 della l.r. 5/2008. Qualora esista un concessionario di miniera nel sito, la messa in sicurezza è a carico del concessionario stesso.

Art. 10

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle opere e sugli interventi eseguiti in attuazione della presente legge è eseguita dai Comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari, dalla struttura regionale competente in materia di cave e miniere e dal Corpo forestale della Valle d'Aosta.

2. La vigilanza sulle opere di messa in sicurezza di cui all'articolo 9 è attuata dai Comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari dismessi e dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 76 della l.r. 5/2008.

Art. 11

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque esegua opere in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque esegua opere senza la previa autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, il concessionario o il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 8 che eseguano opere in violazione di quanto disposto nella concessione o nell'autorizzazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.

3. Il Presidente della Regione irroga le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 10.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 170.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e Sviluppo sostenibile), 2.1.06.01. (Consulenze ed incarichi), 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.2.1.06. (Difesa del suolo), 2.2.4.07 (Attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci:

a) per annui euro 100.000 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi) al capitolo 38345 (Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto della tutela e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse);

b) per annui euro 70.000 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 al capitolo 57800 (Contributo annuo per il funzionamento del museo minerario regionale).

4. A decorrere dal 2011 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 e dell'eventuale avanzo di cui all'articolo 13 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

Art. 13

(Disposizioni abrogative e finali)

1. La legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale), è abrogata.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 25 maggio 1995, n. 18 (Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale);

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34);

c) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta);

d) il numero 8 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione).

3. Il Museo Minerario regionale, istituito dalla l.r. 6/1992, è soppresso e i suoi organi sono sciolti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini per il trasferimento delle funzioni e delle dotazioni finanziarie e strumentali del Museo Minerario alla Regione, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi.

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(1) Lettera sostituita dal comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 recitava:

"a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;".

(2) Lettera sostituita dal comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 4 dell'articolo 2 recitava:

"e) tre tecnici esperti rispettivamente in storia, con particolare riferimento alla storia delle miniere, in scienze museali e archivistiche e in economia, i cui compensi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;".

(3) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.